Operiamo nel settore delle pulizie professionali dall’anno 2004; la qualità dei nostri servizi,
l’affidabilità e la professionalità dei nostri operatori, ci hanno permesso di costruire un
rapporto di fiducia e di partnership con i nostri Clienti, condividendone obiettivi,
competenze ed eventuali necessità.
Per tutti questi motivi ci siamo abilitati allo svolgimento dell’attività di sanificazione –
Codice Ateco 81.29.10 Attività di pulizia e disinfestazione – e dotati delle attrezzature più
innovative.
In relazione al punto 4 Pulizia e Sanificazione in azienda del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per contrasto e il contenimento della diffusione del COVID19 negli ambienti di lavoro”, le aziende che mantengono l’operatività devono assicurare gli interventi richiamati nel punto suddetto.
L’obiettivo del presente protocollo condiviso di regolamentazione, è fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19.
Si ritiene, al riguardo, utile riportare una definizione degli interventi previsti dal Protocollo che possono più efficacemente orientare alle attività necessarie.
- Pulizia: insieme di operazioni che occorre praticare per rimuovere lo “sporco visibile” di qualsiasi natura (polvere, grasso, liquidi, materiale organico, etc.) da qualsiasi tipo di ambiente, superficie, macchinario, etc. La pulizia si ottiene con la rimozione manuale o meccanica dello sporco anche con acqua e/o sostanze detergenti. La pulizia è un’operazione preliminare ed è indispensabile ai fini delle successive fasi di sanificazione e disinfezione.
- Sanificazione: è un intervento mirato ad eliminare alla base qualsiasi batterio ed agente contaminante che con le comuni pulizie non si riescono a rimuovere. La sanificazione si attua avvalendosi di prodotti chimici detergenti (detersione). La sanificazione deve comunque essere preceduta dalla pulizia. Per eseguire questo tipo di sanificazione, si utilizza fondamentalmente una soluzione diluita di ipoclorito di sodio o prodotti a presidio ospedaliero. E’ possibile anche nebulizzare specifici prodotti sulle superfici, l’azione punta a distruggere il guscio esterno lipidico del virus.
- Disinfezione: consente di distruggere i microrganismi patogeni e consiste nell’applicazione di agenti disinfettanti, quasi sempre di natura chimica o fisica (calore), che sono in grado di ridurre, tramite la distruzione o l’inattivazione, il carico microbiologico presente su oggetti e superfici da trattare. La disinfezione deve essere preceduta dalla pulizia per evitare che residui di sporco possano comprometterne l’efficacia.
- Bonifica: è una procedura di pulizia e disinfezione mirata a privare un ambiente di qualsiasi traccia di materiale contenuto o trattato precedentemente all’interno dello stesso. L’operazione garantisce l’abbattimento della cross-contamination (contaminazione incrociata).
Precisazioni sugli interventi richiamati al punto 4 del Protocollo sulle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro:
- INTERVENTI CON PRODOTTI SANIFICANTI: Detergenti, sanificanti e disinfettanti contenenti alcol (etanolo) al 75% o a base di ipoclorito di sodio all’0,5% in soluzione acquosa. Riconosciuti dal Ministero come effettivamente in grado di eliminare i Virus incapsulati come il Coronavirus Covid-19: Prodotti a presidio ospedaliero – Circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22/2/2020.
- NEBULIZZAZIONE: Questi interventi di disinfezione e sanificazione vengono eseguiti con l’utilizzo di un nebulizzatore manuale o meccanico, un particolare macchinario che va a nebulizzare il prodotto disinfettante sulle superfici da trattare – Il disinfestante utilizzato è un prodotto specifico a presidio ospedaliero.
- OZONO: L’ozono è stato riconosciuto dal Ministero della Sanità con protocollo n. 24482 del 31 luglio 1996 che lo indica come presidio naturale per la sanificazione degli ambienti contaminati da batteri, virus, spore, muffe,infestati da acari, insetti. e “agente disinfettante e disinfestante nel trattamento dell’aria e dell’acqua” con CNSA del 27 ottobre 2010.Non è però stato previso dal protocollo del Ministero della Sanità contro Coronavirus – Circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020
- PEROSSIDO DI IDROGENO: Il perossido di idrogeno o acqua ossigenata è un composto contenente ioni di perossido ed è fortemente ossidante. Secondo la Circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020 la concentrazione minima efficacie per sanificare le superfici è dello 0,5%attività biocida al 3%(acqua ossigenata 10 volumi)
Organismi nazionali ed internazionali e i dati derivanti dai PMC attualmente autorizzati suggeriscono, come indicazioni generali per la disinfezione delle superfici, a seconda della matrice interessata, i principi attivi riportati in Tabella 2
Tabella2
- Superfici in pietra, metalliche o in vetro escluso il legno: Detergente neutro e disinfettante virucida – sodio ipoclorito 0,1 % o etanolo (alcol etilico) al 70% o altra concentrazione, purché sia specificato virucida
- Superfici in legno: Detergente neutro e disinfettante virucida (contro i virus) a base di etanolo (70%) o ammoni quaternari (es. cloruro di benzalconio; DDAC)
- Servizi: Pulizia con detergente e disinfezione con disinfettante a base di sodio ipoclorito almeno allo 0.1% sodio ipoclorito
- Tessili: (es. cotone, lino)Lavaggio con acqua calda (70°C-90°C) e normale detersivo per bucato; in alternativa:lavaggio a bassa temperatura con candeggina o altri prodotti disinfettanti per il bucato
Nel caso sia necessario effettuare interventi in ambienti di rilevante valore storico (es. luoghi di culto con presenza di opere rilevanti per il patrimonio artistico), va tenuto conto dellalinea guida elaborata per il trattamento del patrimonio archivistico e librario nel corso della Pandemia COVID-19 (Istituto Centrale per la patologia degli Archivi e del Libro del MIBACT13)
Venerdi 24 aprile 2020, è stato integrato il “
Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 14 marzo 2020 su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell’economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute, in particolare al punto 4-PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA si raccomanda:
- l’azienda in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute secondo le modalità ritenute più opportune, può organizzare interventi particolari/periodici di pulizia ricorrendo agli ammortizzatori sociali (anche in deroga)
- nelle aree geograficheg alla riapertura, una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi della circolare 5443 del 22 febbraio 2020.
Pulizia e sanificazione in azienda
L’azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago.
Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dell’area secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, nonché alla ventilazione dei locali.
Va garantita la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse, con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi.
Gestione di spazi comuni (mensa, spogliatoi, aree fumatori, distributori di bevande e/o snack…) Va provveduto all’organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.
Occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera con appositi detergenti dei locali mensa, delle tastiere dei distributori di bevande e snack.
AL TERMINE DELL’INTERVENTO RILASCEREMO DICHIARAZIONE DI AVVENUTA SANIFICAZIONE.
DECRETO CURA ITALIA – CREDITO D’IMPOSTA SANIFICAZIONE
Si ricorda che l’art.64 del Decreto Cura Italia ha disposto per il 2020, il riconoscimento di uno specifico credito d’imposta, a favore delle imprese e dei lavoratori autonomi, pari al 50% delle spese sostenute e documentate (fino ad un massimo di 20.000 euro) per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio dal virus COVID-19.